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Nonostante nel linguaggio corrente si parli quasi sempre di affitto, quest’ultima espressione, in realtà, secondo il Codice Civile si può parlare di affitto solamente quando l’oggetto del contratto è un bene, sia mobile che immobile, avente carattere produttivo (es. terreni coltivabili ed esercizi commerciali). Si parla invece di locazione quando l’oggetto del contratto (che anche in questo può essere mobile o immobile) non è un bene produttivo (es. casa, ufficio, negozio ecc.).
[tab:Affitto]
L’affitto consiste nel concedere l’uso di un bene produttivo, mobile o immobile, per un determinato tempo, mediante il pagamento di un canone. Dunque si tratta di un particolare contratto di locazione, che riguarda però solamente dei beni produttivi, ad esempio un terreno agricolo o un locale ad uso commerciale.
Il locatore è colui che concede il bene in affitto, mentre viene detto affittuario, colui che ne usufruisce, dietro pagamento di un canone; quest’ultimo si impegna così ad occuparsi della gestione economica del bene nell’interesse della produzione, al quale andranno i frutti e le altre utilità derivanti.
Il rapporto di affitto può cessare:
- alla scadenza del termine stabilito dalle parti nel contratto;
- per recesso quando il contratto è a tempo indeterminato;
- per alienazione delle cose, quando viene pattuita una clausola in tal senso;
- per la sopravvenuta incapacità o per la insolvenza dell’affittuario;
- per recesso dal contratto degli eredi dell’affittuario defunto.
Inoltre l’affitto di un’azienda impone all’affittuario l’obbligo di gestirla senza cambiarne la destinazione e conservando l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti, incaricarsi delle riparazioni ordinarie (mentre quelle straordinarie spettano al locatore); infine l’affittuario non può sub-affittare l’immobile senza il consenso del locatore.
[tab:Locazione]
La locazione è il contratto con il quale un soggetto, definito locatore, si obbliga a concedere l’utilizzo di un bene (sia mobile che immobile) al cosiddetto locatario, per un periodo di tempo determinato, in cambio di un corrispettivo in denaro. I beni in questione possono essere di diverso tipo:
- beni mobili;
- beni immobili non urbani;
- beni immobili urbani.
Il contratto di locazione può essere a tempo determinato o indeterminato, in quest’ultimo caso una delle parti può recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone disdetta con un congruo preavviso. Questo tipo di contratti sono di natura “consensuale”, in quanto non vi è necessità di una consegna materiale del bene, dal momento l’atto è considerato concluso già al momento del raggiungimento dell’accordo; inoltre, da esso non deriva l’acquisizione di alcun diritto reale sul bene, bensì semplicemente il diritto di godere e di utilizzare quel bene per un tempo determinato e solo per l’uso consentito e specificato nel contratto medesimo.
Altre caratteristiche fondamentali sono che il locatario ha l’obbligo di servirsi della cosa locata secondo l’uso pattuito e ha la possibilità di sub-locare il bene, ma non può cedere il contratto di locazione(a meno che il contratto non indichi diversamente).
[tab:END]
SOURCE | LINK (Differenzatra.it) | LANGUAGE | ITALIAN |